Art. 1.

      1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non vedenti in occasione delle elezioni politiche, regionali e amministrative, nonché nei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori non vedenti sono ammessi a esprimere il loro voto su schede appositamente predisposte, redatte con l'alfabeto «Braille».
      2. Per le elezioni politiche, regionali e amministrative, le schede di cui al comma 1 riportano, secondo l'alfabeto «Braille», i nominativi delle liste o dei candidati in luogo della riproduzione grafica dei relativi contrassegni, opportunamente distanziati e secondo l'ordine stabilito in base ai criteri previsti dalla normativa vigente per ciascuna consultazione elettorale.
      3. Al fine di salvaguardare la segretezza del voto, lo scrutinio delle schede di cui al comma 1 è effettuato:

          a) per le elezioni della Camera dei deputati, presso i competenti uffici centrali circoscrizionali;

          b) per le elezioni del Senato della Repubblica, presso i competenti uffici elettorali regionali;

          c) per le elezioni regionali, presso il competente ufficio centrale circoscrizionale;

          d) per le elezioni provinciali, presso i competenti uffici elettorali circoscrizionali;

          e) per le elezioni comunali, presso i competenti uffici centrali;

          f) per le consultazioni referendarie di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, presso i competenti uffici provinciali per il referendum.

 

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      4. Per i fini di cui al comma 3, le singole sezioni elettorali provvedono tempestivamente all'invio delle schede di cui al comma 1 ai predetti uffici.
      5. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo adotta le disposizioni di attuazione della presente legge. Il regolamento di cui al presente comma definisce, in particolare, le caratteristiche essenziali delle schede elettorali di cui al comma 1.